STATUTO
TITOLO 1
Denominazione — sede
ART. 1
È costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica “LA LUNA DANCE CENTER” con sede ad Ancona, Via Maestri del Lavoro n.2/C, presso il Centro polifunzionale “Il Panettone”. È un’associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.
TITOLO II
Scopo — oggetto
ART. 2
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L’Associazione non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento d’interessi collettivi.
ART. 3
L’Associazione si propone di:
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
d) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.
e) istituire corsi settimanali, stage di approfondimento, costituire gruppi di danza per la realizzazione di spettacoli, insegnare storia della danza, proiettare filmati, istituire esami annuali, rilasciare borse di studio, effettuare trasferte per rassegne e concorsi, disporre di residenze per produzioni e numerosi eventi che promuovano la crescita culturale della collettività, lo spirito aggregativo, di condivisione delle esperienze e della valorizzazione delle diversità.
Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.
b) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero;
c) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le norme amministrative e fiscali vigenti.
Soci
ART.4
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che s’impegnino a realizzarli, di qualsiasi nazionalità.
ART. 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà fame richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
ART. 6
La qualifica di socio dà diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– a partecipare alla vita associativa, e in particolare per i soli soci maggiorenni, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
– a partecipare alle elezioni degli organi direttivi, esprimendo il proprio voto.
I soci sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– al pagamento del contributo associativo.
ART. 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono m’trasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO III
Recesso — Esclusione
ART. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART. 9
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
ART. 10
Le deliberazioni in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata o PEC.
TITOLO IV
Fondo Comune
ART. 11
Il Fondo Comune è m‘divisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero dall’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Esercizio sociale
ART. 12
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO V
Organi dell’associazione
ART. 13
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Assemblee
ART. 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l’orine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
ART. 15
L’assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) procede alla nomina delle cariche sociali;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto 0 sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l’indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
ART. 16
L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
ART. 17
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole di tre quinti (3/5) degli associati presenti.
ART. 18
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Consiglio Direttivo
ART. 19
ll Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.
ll Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, raccomandata a mano, fax o e-mail da effettuarsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quando v’intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) compilare i regolamenti interni;
c) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
d) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
e) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
g) nominare un direttore artistico;
h) nominare un direttore tecnico e/o amministrativo.
ART. 20
In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli tramite cooptazione.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Presidente
ART. 21
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza a la firma legale dall’Associazione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Ditettivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o impedimento le mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
TITOLO VI
Scioglimento
ART. 22
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva.
Norma finale
ART. 23
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente contratto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.